1 Ciascun organo di ricerca coordina le attività svolte sotto la sua responsabilità o con il suo sostegno.
2 Gli organi di ricerca coordinano le attività tra di loro informandosi reciprocamente e tempestivamente.
3 Le istituzioni di promozione della ricerca, Innosuisse66 e l’Amministrazione federale, per quanto svolga compiti di promozione della ricerca o dell’innovazione, coordinano le loro attività armonizzando i provvedimenti di promozione e collaborando nell’ambito delle rispettive attività di promozione. Nei loro sforzi di coordinamento, tengono conto delle esigenze dell’insegnamento, della ricerca svolta senza l’aiuto della Confederazione, della ricerca condotta all’estero e del coordinamento secondo la LPSU67.
66 Nuova espr. giusta l’all. n. 2 della L del 17 giu. 2016 su Innosuisse, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4259, 2017 131; FF 2015 7833). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
1 Every research body shall coordinate the activities to be carried out under its authority or with its support.
2 Research bodies shall coordinate their activities between themselves by providing each other with information in good time.
3 The research funding institutions, Innosuisse and the Federal Administration, insofar as they promote research and innovation, shall coordinate their activities by adjusting their promotion measures and collaboration within the scope of their promotion activities. They shall in their coordination efforts take account of teaching needs, research carried out without government funding, research abroad and coordination under the HEdA68.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.