All’Amministrazione federale, per quanto esegua o promuova la ricerca, si applica la presente legge; sono fatte salve le disposizioni di leggi speciali in materia di ricerca del settore pubblico.
This Act applies to the Federal Administration insofar as it carries out or funds research; specific legal provisions relating to policy research are reserved.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.