1 Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a una persona che esercita una funzione nel quadro di una competizione sportiva sulla quale sono proposte scommesse, allo scopo di alterare l’andamento della competizione a favore di questa persona o di terzi (manipolazione indiretta), è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2 Chiunque, in quanto persona che esercita una funzione nel quadro di una competizione sportiva sulla quale sono proposte scommesse, domanda, si fa promettere o accetta un indebito vantaggio, per sé o per terzi, allo scopo di alterare l’andamento della competizione (manipolazione diretta), è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.
3 In casi gravi la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria; con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria. Vi è caso grave segnatamente se l’autore:
1 Any person who, for his own benefit or for the benefit of a third party, offers, promises or grants an undue advantage to a person who exercises a function at a sports competition at which sports betting is offered in order to falsify the outcome of that sports competition (indirect competition rigging) shall be liable to a custodial sentence not exceeding three years or to a monetary penalty.
2 Any person who exercises a function at a sports competition at which sports betting is offered and who requests, secures the promise of or accepts, for his own benefit or for the benefit of a third party, an undue advantage in order to falsify the outcome of that sports competition (direct competition rigging) shall be liable to a custodial sentence not exceeding three years or to a monetary penalty.
3 In serious cases, the penalty shall be a custodial sentence not exceeding five years or a monetary penalty; any custodial sentence shall be combined with a monetary penalty. A serious case arises in particular where the offender:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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