Diritto nazionale 4 Scuola - Scienza - Cultura 41 Scuola
Internal Law 4 Education - Science - Culture 41 Schools

414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU)

414.20 Federal Act of 30 September 2011 on Funding and Coordination of the Swiss Higher Education Sector (Higher Education Act, HEdA)

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Art. 40 Ripartizione dei compiti nei settori con costi particolarmente onerosi

1 Su proposta della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie, il Consiglio delle scuole universitarie definisce i settori con costi particolarmente onerosi e decide in merito alla ripartizione dei compiti in questi settori.

2 Per definire i settori con costi particolarmente onerosi, le spese di un settore di studio o di una disciplina devono essere messe in relazione con le spese dell’intero settore universitario. Un settore ha costi particolarmente onerosi se le spese a esso relative rappresentano una parte importante delle spese complessive del settore universitario svizzero.

3 Se un ente responsabile di una scuola universitaria non ottempera alle decisioni di cui al capoverso 1, i sussidi federali concessi secondo la presente legge possono essere ridotti o rifiutati.

Art. 40 Allocation of tasks in particularly costly areas

1 At the request of the Swiss Conference of Rectors of Higher Education Institutions, the Higher Education Council shall determine particularly cost-intensive areas and decide how tasks should be allocated in these areas.

2 When determining particularly cost-intensive areas, expenditure in a given field of study or discipline shall be compared with overall expenditure within the higher education sector. Expenditure for a particularly cost-intensive area must comprise a significant share of overall expenditure within the Swiss higher education sector.

3 If a sponsor is unable to comply with the decisions reached under paragraph 1, then the federal contributions under this Act may be reduced or denied.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.