1 Per lo sviluppo, l’impiego e la valutazione di metodi d’insegnamento che fanno uso di tecnologie dell’informazione, i PF e gli istituti di ricerca possono trattare dati personali, inclusi quelli degni di particolare protezione.
2 Garantiscono l’osservanza delle disposizioni della legge federale del 19 giugno 1992104 sulla protezione dei dati.
1 The two federal institutes of technology and the research institutes may process personal data, including sensitive personal data, in order to develop, use and evaluate teaching methods that use information technologies.
2 They shall ensure compliance with the provisions of the Federal Act of 19 June 1992105 on Data Protection.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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