1 Ogni PF dispone di un sistema d’informazione per la gestione dei dati dei candidati, degli studenti, dei dottorandi e degli uditori nel quale possono essere trattati anche dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità.
2 I sistemi d’informazione servono per:
3 I sistemi d’informazione trattano in particolare dati relativi alla persona, all’immatricolazione, alla materia di studio, allo svolgimento degli studi, ai risultati degli esami, alle prestazioni di studio (crediti), ai diplomi e ai titoli accademici, alle borse di studio e alle tasse pagate, nonché alla procedura disciplinare e ad altre procedure amministrative.
4 I dati possono essere gestiti esclusivamente in forma elettronica. In tal caso i documenti cartacei, dopo essere stati inseriti nel sistema d’informazione, vengono restituiti o distrutti.
5 I dati contenuti nei sistemi d’informazione possono essere comunicati mediante procedura di richiamo, per quanto sia necessario per l’adempimento dei compiti di cui al capoverso 2. I dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità possono essere comunicati mediante procedura di richiamo unicamente ai servizi competenti per la gestione degli studi in seno a ogni PF.
6 I PF emanano disposizioni d’esecuzione concernenti:
1 Both the ETHZ and EPFL shall administer an information system on prospective students, undergraduate and graduate students, doctoral students and auditors in which particularly sensitive personal data and personality profiles may be processed.
2 These information systems shall be used for:
3 The following data in particular shall be processed in the information systems: personal data, enrolment data, field of study, course of studies, examination results, credits, qualifications and academic titles, scholarships/grants and fees paid as well as disciplinary and other administrative procedures.
4 Data may be administered exclusively in electronic form. In this case, documents in hardcopy form are either returned or destroyed once the data has been entered into the information system.
5 The data contained in the information systems, if required for performance of the tasks mentioned in paragraph 2 above, may be disclosed through a request procedure. Particularly sensitive data and personality profiles may only be disclosed through a request procedure to authorised employees working for student administration within the ETHZ or EPFL.
6 The ETHZ and EPFL shall issue implementing provisions on:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.