1 I rapporti di lavoro del personale e dei professori sono retti dalla LPers37, sempre che la presente legge non disponga diversamente. Per il settore dei PF, il Consiglio dei PF è il datore di lavoro secondo l’articolo 3 capoverso 2 LPers.
2 Il Consiglio dei PF emana un’ordinanza sul personale e un’ordinanza sui professori e le sottopone per approvazione al Consiglio federale.
3 Nell’ordinanza sul personale il Consiglio dei PF può prevedere che per i collaboratori indicati qui appresso la determinazione e l’evoluzione dello stipendio avvengano in deroga all’articolo 15 capoverso 1 LPers:
4 Nei casi di cui al capoverso 3, il Consiglio dei PF definisce nell’ordinanza sul personale i criteri per la determinazione dello stipendio basandosi sui requisiti specifici relativi all’assunzione di questi collaboratori.
5 Il Consiglio dei PF può delegare alle direzioni dei PF e degli istituti di ricerca le decisioni del datore di lavoro e l’emanazione delle disposizioni d’esecuzione relative all’ordinanza sul personale.
6 Per quanto lo richiedano esigenze particolari dell’insegnamento e della ricerca, nell’ordinanza sui professori il Consiglio dei PF può, nel quadro stabilito dall’articolo 6 capoverso 5 LPers, emanare prescrizioni concernenti i rapporti di lavoro di professori sulla base del diritto privato.
7 In casi eccezionali debitamente motivati, il Consiglio dei PF può convenire con un professore che il suo impiego duri oltre il limite d’età stabilito dall’articolo 21 della legge federale del 20 dicembre 194638 sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (LAVS). A questo scopo può stipulare un contratto di lavoro di diritto pubblico o privato. Può emanare disposizioni al riguardo nell’ordinanza sui professori.
8 Su proposta dei PF e in accordo con il Consiglio dei PF, le professoresse possono rimanere impiegate fino al raggiungimento del limite d’età stabilito per gli uomini dall’articolo 21 capoverso 1 lettera a LAVS o fino alla fine del semestre nel corso del quale tale limite viene raggiunto.
9 Il personale e i professori sono assicurati presso la Cassa pensioni della Confederazione (PUBLICA) secondo gli articoli 32a–32m LPers. Per il settore dei PF, il Consiglio dei PF è il datore di lavoro secondo l’articolo 32b capoverso 2 LPers. Esso rappresenta il settore dei PF in qualità di parte contraente.
36 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° nov. 2021 (RU 2021 603; FF 2020 681).
1 The terms of employment for staff and professors are based on the FPA38. The ETH Board is the employer within the meaning of Article 3 paragraph 2 FPA for the ETH Domain.
2 The ETH Board shall issue General Terms of Employment for Staff and General Terms of Employment for Professors and submit these two documents to the Federal Council for approval.
3 The General Terms of Employment for Staff may specify alternative salary levels and salary progressions for the following categories of employees in derogation from Article 15 Paragraph 1 FPA:
4 For the employment relationships under paragraph 3, it shall define the criteria for determining the salary level for the aforementioned categories in the General Terms of Employment of Staff in line with the specific requirements of the positions concerned.
5 It may delegate the authority to make employer's decisions and to issue implementing provisions for the General Terms of Employment for Temporary Staff to the management of the the federal institutes of technology and of the research institutes.
6 Subject to compliance with Article 6 paragraph 5 FPA, it may include private-law provisions in the Terms of Employment for Professors, provided specific requirements of teaching and research so require.
7 In exceptional and justifiable cases, it may approve the appointment of professors above the age limit specified in Article 21 of the Federal Act of 20 December 194639 on the Old-Age and Survivors’ Insurance (OASIA). To do so, it may enter into an employment contract under public or private law. It may also issue regulations in the professors' ordinance.
8 Professors may on request to the ETHZ or EPFL and with the agreement of the ETH Board remain in employment until the age-limit for men specified in Article 21 paragraph 1 letter a OASIA or until the end of the semester in which they reach this age limit.
9 Staff and professors are insured with the Federal Pension Fund (PUBLICA) in accordance with Articles 32a–32m FPA. Within the ETH Domain, the ETH Board is the employer in terms of Article 32b paragraph 2 FPA. It shall represent the ETH Domain as the contracting party.
36 Amended by No I of the FA of 19 March 2021, in force since 1 Nov. 2021 (AS 2021 603; BBl 2020 715).
37 Footnote not relevant to English text.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.