(art. 28 cpv. 2 LFPr)
1 Le organizzazioni del mondo del lavoro ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2 possono domandare l’approvazione di un esame di professione federale o di un esame professionale superiore federale.
2 Esse istituiscono un organo responsabile per l’offerta e lo svolgimento dell’esame federale di professione e dell’esame professionale federale superiore.
3 Le organizzazioni che hanno un legame con l’esame corrispondente hanno la possibilità di far parte dell’organo responsabile.
4 L’organo responsabile definisce i diritti e i doveri delle organizzazioni in esso rappresentate tenendo conto della loro grandezza e del loro potenziale economico.
(Art. 28 para. 2 VPETA)
1 Professional organisations within the meaning of Article 1 paragraph 2 may request approval of federal professional examinations.
2 For this purpose, the professional organisations shall set aside the funds needed to offer and organise federal professional examinations.
3 Organisations that offer the corresponding federal professional examinations shall have the opportunity to act as sponsors.
4 The sponsorship agreement shall establish the rights and obligations of the organisations sponsoring federal professional examinations, in keeping with their size and economic capacity.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.