1 Il detentore di documenti ha il diritto d’informare il suo mandante dell’esistenza di una domanda e di tutti i fatti a essa connessi, se l’autorità competente non l’ha esplicitamente vietato, a titolo eccezionale, comminandogli le sanzioni penali di cui all’articolo 292 del Codice penale135.
2 Se entra nel merito di un procedimento pendente, l’avente diritto non può più impugnare le precedenti decisioni finali passate in giudicato.
1 Holders of documents have the right to inform their clients of the existence of the request and of all the facts relating thereto unless the competent authority has, as an exception, expressly prohibited this and made reference to Article 292 of the Swiss Criminal Code136 and the penalties that it carries.
2 The person entitled who intervenes in pending proceedings may no longer challenge rulings that have become legally enforceable.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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