1 L’autorità d’esecuzione e l’autorità di ricorso notificano le loro decisioni:
2 Il diritto alla notificazione si estingue allorché la decisione di chiusura del procedimento d’assistenza giudiziaria diventa esecutiva.
1 The executing authority and the appellate authority shall give notice of their rulings to:
2 The right to notification shall end when the ruling concluding the mutual assistance proceedings becomes legally enforceable.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.