1 Se uno Stato estero assume l’esecuzione della decisione penale, l’autorità svizzera si astiene dall’esecuzione fintanto che lo Stato richiesto non abbia comunicato di non portarla a termine.
2 Il condannato può essere incarcerato per cautelare il suo trasferimento.
3 L’articolo 89 capoversi 2 e 3 si applica per analogia.
1 If another State enforces the criminal judgment, the Swiss authority shall abandon enforcement provided the requested State has not given notice that it will not conclude it.
2 The convicted person may be taken into custody so as to ensure his transfer.
3 Article 89 paragraphs 2 and 3 apply by analogy.
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