1 L’operazione mediante la quale due o più imprese assumono il controllo comune di un’impresa che sino ad allora non controllavano congiuntamente è considerata una concentrazione di imprese ai sensi dell’articolo 4 capoverso 3 lettera b della legge, se l’impresa comune adempie in modo duraturo tutte le funzioni di un’entità economica autonoma.
2 La costituzione da parte di due o più imprese di un’impresa che intendono controllare congiuntamente è considerata una concentrazione di imprese se l’impresa comune adempie le funzioni di cui al capoverso 1 e le attività commerciali di almeno una delle imprese controllanti passano all’impresa comune.
1 A situation whereby two or more undertakings acquire joint control over an undertaking which they previously did not jointly control shall be deemed a concentration of undertakings within the meaning of Article 4 paragraph 3 letter b Cartel Act if the joint venture performs all the functions of an autonomous economic entity on a lasting basis.
2 If two or more undertakings found an undertaking that they intend to control jointly, this constitutes a concentration of undertakings if the joint venture performs the functions set out in paragraph 1 and if business activities from at least one of the controlling undertakings are transferred to the joint venture.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.