1 Qualora un prodotto cosmetico non soddisfi i requisiti per l’utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere nel suo insieme, è ammesso l’utilizzo di indicazioni concernenti la provenienza svizzera per singole materie se:
2 L’indicazione della provenienza svizzera non deve essere riportata in caratteri di dimensioni superiori a quelli impiegati per la denominazione specifica del prodotto cosmetico.
3 Non è ammesso l’uso della croce svizzera e di altre indicazioni indirette di provenienza svizzere né di segni con esse confondibili.
4 L’indicazione della provenienza delle singole materie non deve lasciare supporre che si riferisca al prodotto cosmetico nel suo insieme.
1 If a cosmetic product as a whole does not fulfil the requirements for using the Swiss indication of source, an indication of source for individual materials may be used if:
2 The Swiss indication of source may not appear in larger print than the specific designation of the cosmetic product.
3 The Swiss cross and other indirect Swiss indications of source, or signs which could be confused with these indications, may not be used.
4 The indication of geographical origin of individual materials may not give the impression that it is referring to the origin of the cosmetic product as a whole.
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