1 La domanda di registrazione deve provare che le condizioni stabilite dalla presente ordinanza per la registrazione della denominazione d’origine o dell’indicazione geografica sono soddisfatte.
2 Contiene in particolare:
3 Per le denominazioni estere, il dossier deve essere completato dai seguenti elementi:
4 La domanda di registrazione deve essere trasmessa all’IPI in una lingua ufficiale della Confederazione o essere accompagnata da una traduzione certificata in una di queste lingue.
5 Se la lingua originale della denominazione non è scritta in caratteri latini, deve inoltre esserne fornita una trascrizione in tali caratteri.
1 The application for registration must demonstrate that the requirements of this Ordinance for the registration of the appellation of origin or geographical indication have been met.
2 It shall include in particular:
3 For foreign denominations, the dossier must be supplemented with:
4 The application for registration must be submitted to the IPI in an official language of the Confederation or be accompanied by a certified translation in one of these languages.
5 Where the original language of the denomination does not use letters of the Latin alphabet, the denomination must also be transcribed into such letters.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.