1 Ogni raggruppamento di produttori rappresentativo di un prodotto può presentare una domanda di registrazione all’Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI).
2 Un raggruppamento di produttori che presenta una domanda di registrazione di una denominazione d’origine è considerato rappresentativo del prodotto in questione se rispetta i seguenti criteri:
3 Un raggruppamento di produttori che presenta una domanda di registrazione di un’indicazione geografica è considerato rappresentativo del prodotto in questione se rispetta i seguenti criteri:
4 Una persona può essere assimilata a un raggruppamento se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
5 La domanda di registrazione di una denominazione estera può essere presentata all’IPI:
6 Nel caso di una denominazione designante un’area geografica transfrontaliera o di una denominazione tradizionale legata a un’area geografica transfrontaliera, diversi raggruppamenti o autorità competenti possono presentare una domanda di registrazione congiunta.
1 Any group of producers that is representative of a product may submit an application for registration to the Swiss Federal Institute of Intellectual Property (IPI).
2 A group of producers which submits an application for registration of an appellation of origin is deemed representative of the product in question if it fulfils the following criteria:
3 A group of producers which submits an application for registration of a geographical indication is deemed representative of the product in question if it fulfils the following criteria:
4 An individual may be deemed equivalent to a group if the following requirements are fulfilled:
5 Applications for registration of foreign denominations may be submitted to the IPI by:
6 If a denomination of a trans-border geographical area or a traditional denomination connected to a trans-border geographical area is registered, several groups or authorities may submit a joint application.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.