L’iscrizione nel registro di una denominazione è illimitata, fatta salva una cancellazione ai sensi dell’articolo 13.
The entry of a denomination in the Register is for an unlimited duration, subject to a cancellation under Article 13.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.