1 L’autorizzazione è accordata per cinque anni; alla scadenza di ogni periodo, può essere rinnovata per cinque anni.
2 La concessione, il rinnovo, la modificazione, la revoca e il non rinnovo dell’autorizzazione sono pubblicati.
1 Authorisation is granted for five years; on expiry, it may be renewed for the same term.
2 Notice of the granting, renewal, modification, withdrawal and non-renewal of such authorisation shall be published.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.