1 Salvo che il contrario risulti dalla convenzione o dalla natura dell’affare, il mandato si estingue con la perdita della relativa capacità civile, il fallimento, la morte o la dichiarazione della scomparsa del mandante o del mandatario.248
2 Qualora però la cessazione del mandato ponesse in pericolo gli interessi del mandante, il mandatario, il suo erede o il suo rappresentante sono tenuti a provvedere alla continuazione dell’affare medesimo, finché il mandante, il suo erede o il suo rappresentante si trovino in condizioni di provvedervi direttamente.
248 Nuovo testo giusta l’all. n. 10 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
1 Unless otherwise agreed or implied by the nature of the business, the mandate ends on loss of capacity to act, bankruptcy, death or declaration of presumed death of the mandator or the mandatee.248
2 However, where termination of the mandate jeopardises the mandator’s interests, the mandatee, his heir or his representative is obliged to continue conducting the business until such time as the mandator, his heir or his representative is able to conduct it himself.
248 Amended by Annex No 10 of the FA of 19 Dec. 2008 (Adult Protection, Law of Persons and Law of Children), in force since 1 Jan. 2013 (AS 2011 725; BBl 2006 7001).
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