1 Il mandato può essere sempre revocato o disdetto da entrambe le parti.
2 Chi però revoca o disdice il mandato intempestivamente, deve risarcire l’altra parte del danno che gliene deriva.
1 The mandate may be revoked or terminated at any time by either party.
2 However, a party doing so at an inopportune juncture must compensate the other for any resultant damage.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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