1 Accordi in virtù dei quali il commesso viaggiatore deve rispondere del pagamento o d’altro modo di adempimento di obblighi da parte dei clienti oppure sopportare in tutto o in parte le spese di riscossione di crediti sono nulli.
2 Il commesso viaggiatore, allorché è incaricato di concludere affari con la clientela privata, può obbligarsi per scritto a rispondere, per ogni singolo affare, del quarto al massimo della perdita subita dal datore di lavoro dall’inadempimento di obblighi da parte di clienti, premesso però che una provvigione adeguata (del credere) sia stata stipulata.
3 Quanto ai contratti d’assicurazione, il commesso acquisitore può obbligarsi per scritto a sopportare al massimo la metà della spesa di riscossione di crediti, qualora un premio o una sua parte non sia stato pagato ed egli chieda che venga riscosso per via giudiziaria o esecutiva.
1 Any agreement whereby the commercial traveller is made liable for the client’s payment or any other type of performance of the client’s obligations or for all or part of the recovery costs is void.
2 Where the commercial traveller concludes transactions with private individuals, he may by means of a written undertaking assume liability in a given transaction for at most one-quarter of the losses incurred by the employer as a result of non-performance of the client’s obligations, on condition that an appropriate del credere commission is agreed.
3 In the case of insurance policies the travelling insurance broker may by means of a written undertaking assume liability for at most one-half of the recovery costs where a single-payment premium or premium instalments are not paid and he seeks their recovery by way of legal action or compulsory execution.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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