1 Il commesso viaggiatore deve visitare la clientela nel modo prescrittogli, a meno che giusti motivi lo costringano a derogarvi; senza autorizzazione scritta del datore di lavoro egli non può trattare né concludere affari per conto proprio o per conto di terzi.
2 Il commesso viaggiatore, se è autorizzato a concludere affari, deve attenersi ai prezzi ed alle altre condizioni a lui prescritte e riservare il consenso del datore di lavoro per ogni deroga.
3 Il commesso viaggiatore è tenuto a fare regolarmente rapporto sulla sua attività, a trasmettere immediatamente le ordinazioni ricevute al datore di lavoro ed a comunicargli tutti i fatti rilevanti concernenti la sua cerchia di clientela.
1 The commercial traveller must visit the clients in the prescribed manner unless there is just cause to vary it; he may neither broker nor conclude transactions on his own behalf or on behalf of a third party without the written consent of the employer.
2 Where the commercial traveller is authorised to conclude transactions, he must comply with the prescribed prices and other terms and conditions and must declare that any changes thereto are subject to approval by the employer.
3 The commercial traveller must report regularly on his activities, pass on all orders received immediately to the employer and notify the employer of any matters of note that concern his clients.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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