1 Il donatore non è responsabile verso il donatario per i danni cagionati dalla donazione se non in caso di dolo o di grave negligenza.
2 Per la cosa donata o per il credito ceduto egli non deve altra garanzia, se non quella che avesse promessa.
1 The donor is liable for damage caused by the gift to the recipient only in the event of wilful injury or gross negligence.
2 He need give only such warranty as he has promised in respect of the object given or the claim assigned.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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