Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 22 Code of Obligations

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

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Art. 1099 4. Responsabilità dell’emittente; presentazione al visto

1 L’emittente è obbligato nello stesso modo dell’accettante di una cambiale.

2 Il vaglia cambiario pagabile a certo tempo vista deve essere presentato al visto dell’emittente nel termine fissato dall’articolo 1013. Il termine dalla vista decorre dalla data del visto apposto dall’emittente sul vaglia. Il rifiuto dell’emittente di apporre il visto datato è constatato con protesto (art. 1015), la cui data serve a fissare l’inizio del termine dalla vista.

Art. 1100 1. Requirements

A cheque contains:

1.
the designation ‘cheque’ in the text of the instrument and in the language in which it is issued;
2.
the unconditional instruction to pay a certain sum of money;
3.
the name of the person who is to pay (drawee);
4.
the place of payment;
5.
the date and the place of issue;
8.
the drawer’s signature.
 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.