Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 22 Code of Obligations

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

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Art. 1098 3. Riferimento alle norme sulla cambiale

1 In quanto non siano incompatibili con la natura del vaglia cambiario, sono applicabili ad esso le disposizioni relative alla cambiale e concernenti:

la girata (art. 1001 a 1010);

la scadenza (art. 1023 a 1027);

il pagamento (art. 1028 a 1032);

il regresso per mancato pagamento (art. 1033 a 1047, 1049 a 1051);

il pagamento per intervento (art. 1054, 1058 a 1062);

le copie (art. 1066 e 1067);

le alterazioni (art. 1068);

la prescrizione (art. 1069 a 1071);

l’ammortamento (art. 1072 a 1080);

i giorni festivi, il computo dei termini, l’inammissibilità dei giorni di rispetto, il luogo in cui debbono eseguirsi gli atti relativi alla cambiale e la sottoscrizione (art. 1081 a 1085).

2 Sono egualmente applicabili al vaglia cambiario le disposizioni concernenti la cambiale pagabile presso un terzo o in luogo diverso da quello del domicilio del trattario (art. 994 e 1017), la promessa d’interessi (art. 995), le differenze nell’indicazione della somma (art. 996), gli effetti delle firme apposte nelle circostanze previste dall’articolo 997, quelli della firma di persona che agisce senza poteri o eccedendo i suoi poteri (art. 998) e la cambiale in bianco (art. 1000).

3 Sono egualmente applicabili al vaglia cambiario le disposizioni relative all’avallo (art. 1020 e 1022); se l’avallo nel caso previsto dall’articolo 1021 ultimo capoverso non indica per chi è dato, si reputa dato per l’emittente.

Art. 1099 4. Liability of the maker; presentation for sight

1 The maker of a promissory note is liable in the same manner as the acceptor of a bill of exchange.

2 Promissory notes made out for a specified time after sight must be presented for sight to the maker within the time limits stipulated in Article 1013. Such sight must be confirmed by the maker on the promissory note together with the date and the maker’s signature. The fixed period after sight commences on the date on which the sight comment is appended. Where the maker refuses to confirm sight and the date, this fact must be established by means of protest (Art. 1015); in this case, the fixed period after sight commences on the date on which protest is made.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.