1 La presentazione per l’accettazione o per il pagamento, il protesto, la domanda d’un duplicato della cambiale e tutti gli altri atti da farsi presso una determinata persona devono eseguirsi nel locale in cui essa tratta i propri affari o, in mancanza di questo, nella sua abitazione.
2 Il banco o l’abitazione devono essere diligentemente ricercati.
3 Qualora tuttavia sia riuscita vana la ricerca fattane presso l’autorità di polizia o l’ufficio postale del luogo, non occorrono altre indagini.
1 Declarations in respect of bills of exchange must be signed by hand.
2 The signature by hand may not be replaced by a mechanical reproduction thereof, by a mark, even if authenticated, or by any other form of authentication by notary.
3 The signature of a blind person must be authenticated.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.