Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 19 Affari esteri
Internal Law 1 State - People - Authorities 19 Foreign affairs

195.11 Ordinanza del 7 ottobre 2015 concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (Ordinanza sugli Svizzeri all'estero, OSEst)

195.11 Ordinance of 7 October 2015 on Swiss Persons and Institutions Abroad (Swiss Abroad Ordinance, SAO)

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Art. 72 Ricezione in deposito

1 La rappresentanza può conservare provvisoriamente denaro in contanti, titoli di crediti, atti scritti e altri oggetti se:

a.
questo risponde a interessi svizzeri;
b.
non esistono altri modi per garantire la sicurezza di tali oggetti;
c.
la rappresentanza è convinta della necessità o dell’urgenza di tale provvedimento; e
d.
tali oggetti possono essere opportunamente conservati presso la rappresentanza.

2 La rappresentanza può richiedere un attestato di proprietà.

3 La rappresentanza rifiuta il deposito in caso di oggetti che costituiscono un pericolo per la sicurezza della rappresentanza stessa o la cui presa in consegna è contraria a interessi essenziali della Svizzera.

4 Gli oggetti depositati possono essere conservati per più di cinque anni solo se il DFAE lo autorizza. Le disposizioni a causa di morte possono essere conservate per più di cinque anni anche senza autorizzazione.

5 La rappresentanza e il DFAE non si assumono alcuna responsabilità per lo stato o l’eventuale perdita degli oggetti depositati.

Art. 72 Deposit

1 The representation may accept cash, securities, documents and other items for temporary storage, provided:

a.
Swiss interests are at stake;
b.
there is no other way of keeping the items safe;
c.
it is convinced of the necessity and urgency of this measure; and
d.
the representation can provide appropriate storage.

2 The representation may demand proof of ownership.

3 It shall refuse to accept items if they represent a security risk for the representation or if accepting them conflicts with Swiss national interests.

4 Depositing items for longer than five years requires authorisation from the FDFA. Testamentary dispositions may be stored for longer than five years without authorisation.

5 The representation and the FDFA accept no responsibility for damage or loss of the deposited items.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.