(art. 45–49 LSEst)
1 Il DFAE presta aiuto nell’ambito della protezione consolare rispettando la sovranità e l’ordinamento giuridico dello Stato ospite.
2 Le persone fisiche e giuridiche cui è concessa la protezione consolare sono tenute a informare il DFAE su sviluppi essenziali e a collaborare con esso in maniera costruttiva.
(Art. 45–49 SAA)
1 When providing assistance within the framework of consular protection, the FDFA shall respect the sovereignty and legal system of the receiving state.
2 Natural persons and legal entities that are granted consular protection must inform the FDFA about any significant developments and cooperate constructively.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.