1 Con la designazione di «Fondo di aiuto per i cittadini svizzeri all’estero» (Fondo) è istituito un fondo speciale ai sensi dell’articolo 52 della legge federale del 7 ottobre 20054 sulle finanze della Confederazione. Il Fondo è composto dai fondi speciali, dalle donazioni e dai legati menzionati nell’allegato e rimane vincolato agli scopi e alle condizioni di questi ultimi.
2 Il Fondo serve a prevenire o attenuare casi di rigore e situazioni di indigenza di Svizzeri all’estero qualora non siano possibili altre forme di aiuto basate sulla presente ordinanza.
1 A special fund (known as the Support Fund for Swiss Nationals Abroad) is provided for in Article 52 of the Financial Budget Act of 7 October 20054. It is made up of the special funds, donations and legacies referred to in the Annex, the purposes and requirements of which remain binding.
2 The Fund is designed to prevent or mitigate cases of hardship and need if Swiss nationals living abroad have no other means of support based on this Ordinance.
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