(art. 33 cpv. 2 LSEst)
Se viene a conoscenza del fatto che uno Svizzero all’estero si trova in situazione d’emergenza, la rappresentanza può avviare un procedimento d’ufficio.
(Art. 33 para. 2 SAA)
If a representation becomes aware that a Swiss national living abroad is in need, it may initiate the procedure ex officio.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.