(art. 18 LSEst)
1 Il Comune di voto o il relativo Cantone trasmette il materiale ufficiale di voto e le spiegazioni del Consiglio federale direttamente all’avente diritto di voto al suo indirizzo all’estero.
2 Nell’ambito della spedizione del materiale di voto si tiene conto degli annunci per l’esercizio dei diritti politici e delle comunicazioni di cambiamenti di domicilio se essi sono pervenuti al Comune di voto almeno sei settimane prima dello scrutinio.
3 Il Comune di voto o il relativo Cantone spedisce il materiale di voto al più presto una settimana prima della data di spedizione ufficiale in Svizzera.
4 L’avente diritto di voto all’estero che riceve il materiale di voto in ritardo, sebbene sia stato spedito tempestivamente, o la cui scheda perviene troppo tardi al Comune di voto non può far valere alcun diritto per questi ritardi.
(Art. 18 SAA)
1 The electoral commune or canton sends the official voting materials and the explanatory statements from the Federal Council directly to those eligible to vote at their address abroad.
2 Registrations to vote and notifications of a change of address are taken into account when voting materials are sent out, provided they are received by the electoral commune at least six weeks before the vote.
3 The electoral commune or canton sends out the voting materials at the earliest one week before the official dispatch in Switzerland.
4 No legal claims may be made on the basis of voting materials being received late by the voter living abroad or of ballot papers arriving late at the electoral commune despite being dispatched on time.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.