Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 19 Affari esteri
Internal Law 1 State - People - Authorities 19 Foreign affairs

195.1 Legge federale del 26 settembre 2014 concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (Legge sugli Svizzeri all'estero, LSEst)

195.1 Federal Act of 26 September 2014 on Swiss Persons and Institutions Abroad (Swiss Abroad Act, SAA)

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Art. 9 Rete di contatti

1 Le rappresentanze curano le relazioni con la comunità degli Svizzeri all’estero e sfruttano la loro rete di contatti.

2 La Confederazione cura i contatti con le istituzioni che promuovono le relazioni degli Svizzeri all’estero tra loro e con la Svizzera e che contribuiscono a migliorare l’assistenza a favore degli Svizzeri all’estero e il loro inserimento nella rete di contatti, segnatamente con l’Organizzazione degli Svizzeri all’estero.

3 La Confederazione promuove lo scambio dei giovani Svizzeri all’estero tra loro e con la Svizzera.

Art. 9 Networking

1 The representations shall cultivate links with the community of the Swiss Abroad and make use of their network of contacts.

2 The Confederation shall maintain contact with institutions that promote relations between the Swiss Abroad and that contribute to better support and networking of the Swiss Abroad, particularly the Organisation for the Swiss Abroad.

3 It shall promote exchange between young Swiss Abroad and encourage their ties to Switzerland.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.