1 La Confederazione informa gli Svizzeri all’estero, in forma elettronica o cartacea, sui loro diritti e doveri nonché su tematiche legate alla presente legge.
2 Il DFAE può segnatamente mettere a disposizione degli Svizzeri all’estero una raccolta in forma elettronica delle basi legali che li riguardano, nonché fargli conoscere le istituzioni e la vita politica svizzere.
1 The Confederation shall inform the Swiss Abroad in electronic or printed form about their rights and obligations and about topics related to this Act.
2 The FDFA may provide the Swiss Abroad with a compilation of legislation that affects them in electronic form and may help them understand Switzerland's institutions and political affairs.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.