Le prestazioni concesse dalla Confederazione in virtù del diritto anteriore continuano a essere versate anche dopo l’entrata in vigore della presente legge.
Benefits granted by the Confederation under the current law shall continue to be paid after this Act comes into force.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.