1 Il rapporto di lavoro di durata indeterminata può essere disdetto da ciascuna delle parti soltanto in conformità delle pertinenti norme del diritto svizzero. Il datore di lavoro e il domestico privato devono in particolare rispettare i termini di disdetta.
2 Dopo il tempo di prova, ciascuna delle parti può disdire per scritto il rapporto di lavoro di durata indeterminata per la fine del mese, con un preavviso di un mese durante il primo anno di servizio e di due mesi dal secondo anno di servizio.
3 Ciascuna delle parti deve rispettare l’insieme degli obblighi fino alla scadenza del termine di disdetta. L’articolo 33 capoverso 3 si applica per analogia.
4 La parte che dà la disdetta deve, a richiesta dell’altra, motivarla per scritto.
1 Neither party may terminate an indefinite term employment contract except in accordance with the applicable provisions of Swiss law. Employers and private household employees must, in particular, abide by the notice period provisions.
2 Following a trial period, either party may terminate the indefinite term employment contract as of the end of any month by giving one month’s written notice in the first year of employment and giving two months’ written notice from the second year of employment onwards.
3 Each party must continue to respect their obligations until the notice period has expired. Article 33 paragraph 3 applies by analogy.
4 The party giving notice must provide their reasons for doing in writing so if the other party so requests.
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