Tutti gli assicurati attivi che all’entrata in vigore della presente legge hanno compiuto il 55° ma non ancora il 65° anno d’età hanno diritto a una garanzia statica dei diritti acquisiti pari al 95 per cento delle rendite di vecchiaia ottenibili, secondo il diritto previgente, all’età di 62 anni, ma almeno alle prestazioni di vecchiaia conformemente alla presente legge. Se il pensionamento volontario anticipato ha luogo prima del compimento del 62° anno di età, il diritto garantito è ridotto secondo canoni attuariali. PUBLICA assume i costi derivanti dalla garanzia dei diritti acquisiti.
All insured persons in employment who have reached the age of 55 but are not yet 65 at the time this Act comes into force are entitled to “grandfathering” rights corresponding to 95 % of the retirement benefits granted at 62 years of age under the existing law, or at least the retirement benefits provided for under this Act. If voluntary early retirement is taken before the age of 62, the guaranteed rights are reduced on an actuarial basis. PUBLICA bears the costs incurred in such grandfathering.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.