1 La Commissione della cassa è composta di 16 membri; la durata del mandato dei membri è di quattro anni.
2 La Commissione della cassa è composta in maniera paritetica. Il numero dei rappresentanti dei datori di lavoro e degli impiegati per ogni cassa di previdenza dipende dalla quota del capitale di copertura di ciascuna cassa di previdenza nel capitale di copertura totale di PUBLICA. L’insieme delle unità amministrative federali decentralizzate ai sensi dell’articolo 32a capoverso 2 LPers10 e l’insieme dei datori di lavoro affiliati ai sensi dell’articolo 4 capoverso 2 della presente legge hanno diritto ad almeno un seggio ciascuno.
3 I rappresentanti degli impiegati sono eletti dall’assemblea dei delegati.
4 I datori di lavoro designano i loro rappresentanti in seno alla Commissione della cassa. Possono unirsi e designare in comune i loro rappresentanti.
5 I membri della Commissione della cassa eletti dagli impiegati e dai datori di lavoro possono anche non essere assicurati di PUBLICA.
6 La Commissione della cassa provvede alla propria costituzione. Può far capo a esperti e istituire comitati i cui membri possono anche non far parte della Commissione medesima.
1 The Fund Commission consists of 16 members appointed for a tenure of four years.
2 The Fund Commission comprises representatives of both employers and employees. The number of representatives from both sides per employee pension fund is determined on the basis of the individual fund’s share in PUBLICA’s overall policy reserve. At least one seat is allocated each to the administrative units of the decentralised federal administration as a whole, within the meaning of Article 32a paragraph 2 of the Federal Personnel Act10 and to the affiliated employers as a whole, within the meaning of Art. 4 paragraph 2 of this Act.
3 The employees’ representatives are elected by the Assembly of Delegates.
4 The employers designate their own representatives to the Fund Commission. They may decide to group together and designate a collective representative.
5 Members of the Fund Commission designated by employees and employers are not required to be insured with PUBLICA.
6 The Fund Commission is self-appointed. It may call upon expert consultants and set up committees, whose members need not be on the Fund Commission.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.