1 Il committente accetta offerte, domande di partecipazione, richieste di iscrizione nell’elenco e domande in tedesco, francese e italiano.
2 Nei casi di cui all’articolo 20 il committente può stabilire la lingua o le lingue delle comunicazioni.
1 The contracting authority shall accept tenders, requests to participate, applications for inclusion on a list and questions in German, French and Italian.
2 For the cases specified in Article 20, the contracting authority may specify the language or languages of the submissions.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.