1 Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione. Può delegare all’ufficio federale competente in materia di appalti pubblici la competenza di emanare disposizioni di esecuzione relative alla statistica di cui all’articolo 50.
2 Nell’emanare le disposizioni di esecuzione il Consiglio federale rispetta le esigenze dei pertinenti trattati internazionali.
3 La Confederazione può partecipare all’organizzazione che gestisce la piattaforma Internet della Confederazione e dei Cantoni per le commesse pubbliche in Svizzera.
1 The Federal Council issues the implementing provisions. It may delegate the task of issuing implementing provisions on the statistics described in Article 50 to the federal office responsible for procurement.
2 When issuing the implementing provisions, it shall comply with the requirements of the relevant international treaties.
3 The Confederation may participate in the organisation that operates the internet platform of the Confederation and the cantons for public procurement in Switzerland.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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