1 I documenti da pubblicare secondo l’articolo 11 devono essere preparati e muniti di documentazione in modo tale che possano essere letti e analizzati nella maniera più semplice possibile.
2 Per consentire una verifica da parte del pubblico, tali documenti devono essere:
3 Chiunque può esaminare, modificare, compilare ed eseguire il codice sorgente a scopi ideali nonché redigere studi in proposito. Può pubblicare studi e conoscenze sulle lacune. Può in particolare consultarsi con altre persone ai fini della ricerca di lacune e in tale contesto citare le informazioni pubblicate.
4 Il proprietario del codice sorgente può:
5 Se stabilisce condizioni di utilizzo per il codice sorgente e la documentazione oppure condizioni di cui al capoverso 4 lettera b, il proprietario può perseguire le violazioni delle stesse civilmente o penalmente soltanto se qualcuno utilizza il codice sorgente o parti di esso per scopi commerciali o di produzione. Le condizioni di utilizzo e le condizioni di cui al capoverso 4 indicano questo aspetto.
1 The documents to be published under Article 11 must be drawn up and documented in such a way that they are easy to read and analyse.
2 In order to facilitate their examination by the public, the documents must be:
3 Any person may examine, modify, compile and execute the source code for ideational purposes and write reports thereon. They may publish reports and findings relating to flaws. They may have discussions with others, in particular in order to identify flaws, and in doing so may quote from the published information.
4 The proprietor of the source code may:
5 If the proprietor of the source code issues conditions of use for the source code and the documentation, or conditions under paragraph 4 letter b, it may only take civil or criminal legal action in the event of any breach thereof if a person has made commercial or productive use of the source code or parts thereof. The conditions of use and conditions under paragraph 4 letter b shall make reference to this.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.