1 Il Cantone designa un organo al quale le persone interessate possano trasmettere segnalazioni volte a migliorare il sistema, tra cui:
2 L’organo di cui al capoverso 1 valuta le segnalazioni e informa i segnalatori circa la propria valutazione ed eventuali misure adottate sulla base delle segnalazioni. Queste informazioni sono pubblicate.
3 Il Cantone provvede affinché le segnalazioni che si riferiscono alla sicurezza e contribuiscono a migliorare il sistema siano remunerate adeguatamente.
1 The canton shall designate a body to which interested persons may submit suggestions for improving the system, including:
2 The body under paragraph 1 shall evaluate the suggestions and inform the person concerned of its assessment and of any measures taken based on the suggestion. This information shall be published.
3 The canton shall ensure that suitable financial reward is given for suggestions that relate to security and that help to improve the system.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.