Il Consiglio federale designa l’autorità competente per il controllo e la pubblicazione.
The Federal Council shall designate the competent authority for verification and publication.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.