1 Al termine del controllo di cui all’articolo 76e il servizio competente pubblica i dati e i documenti sul suo sito Internet.
2 Sono pubblicati:
3 I dati relativi alle liberalità monetarie e non monetarie che devono essere comunicati senza indugio secondo l’articolo 76d capoverso 2 sono pubblicati in modo continuativo.
1 On completing the verification process in accordance with Article 76e, the competent body shall publish the information and the documents on its website.
2 The following deadlines for publication apply:
3 The information on monetary and non-monetary donations to be reported immediately in accordance with Article 76d paragraph 2 shall be published on receipt.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.