1 Non sussiste il diritto di accesso ai documenti ufficiali della procedura di corapporto.
2 I documenti ufficiali possono essere resi accessibili soltanto allorché la decisione politica o amministrativa per la quale costituiscono la base è stata presa.
3 Il Consiglio federale può eccezionalmente disporre che documenti ufficiali della procedura di consultazione degli Uffici non vengano resi accessibili nemmeno dopo la decisione.
4 L’accesso a documenti ufficiali concernenti posizioni relative a negoziati in corso o futuri è in ogni caso escluso.
5 L’accesso ai rapporti di valutazione dell’efficienza dell’Amministrazione federale e dell’efficacia delle sue misure è garantito.
1 There is no right of access to official documents of joint reporting proceedings.
2 Access to official documents is granted only after the political or administrative decisions based thereon have been taken.
3 By way of exception, the Federal Council may decide to withhold access to official documents resulting from official departmental consultation processes even after decisions have been made.
4 Under no circumstances may access to official documents about the status of pending or future negotiations be granted.
5 Access to reports on the evaluation of the performance of the Federal Administration and the effectiveness of its measures is guaranteed.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.