1 I documenti ufficiali che contengono dati personali devono, se possibile, essere resi anonimi prima di essere consultati.
2 Se la domanda di accesso concerne documenti ufficiali che non possono essere resi anonimi, si applica l’articolo 19 LPD6. La procedura di accesso è retta dalla presente legge.
1 Official documents containing personal data shall, wherever possible, be rendered anonymous prior to inspection.
2 Where a request for access covers official documents which cannot be rendered anonymous, Article 19 of the Data Protection Act6 shall apply. The relevant procedure shall be governed by this Act.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.