1 La consultazione del C-VIS al fine di esaminare una domanda d’asilo è effettuata in base alle impronte digitali del richiedente l’asilo.
2 Se la consultazione in base alle impronte digitali non dà esito o se le impronte digitali non sono utilizzabili, può essere effettuata una consultazione secondo la procedura di cui all’articolo 14 capoversi 2 e 3.
3 Se la consultazione dà un risultato positivo e se è stato rilasciato un visto, i dati delle categorie I, II e V–VII menzionati nell’allegato 3 possono essere consultati conformemente all’articolo 22 paragrafo 2 del regolamento VIS UE38.
4 Possono essere consultate unicamente le domande correlate a motivo dell’appartenenza dei richiedenti alla medesima famiglia e i fascicoli correlati di un medesimo richiedente.
38 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 lett. a.
1 The consultation of the C-VIS to verify an asylum application is carried out on the basis of the asylum seeker's fingerprints.
2 If the consultation on the basis of the fingerprints is unsuccessful or cannot be used, the consultation may be carried out in accordance with the procedure under Article 14 paragraphs 2 and 3.
3 If the search produces a hit and if a visa has been issued, the data in categories I, II and V–VII in accordance with Annex 3 may be consulted in accordance with Article 22 paragraph 2 the EU VIS Regulation38.
4 Only applications that are linked due to the applicants belonging to the same family may be consulted, together with the various related application data files for the same applicant.
38 See footnote to Art. 2 let. a.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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