Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 14 Cittadinanza. Domicilio. Dimora
Internal Law 1 State - People - Authorities 14 Citizenship, residence, permanent residence

142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)

142.20 Federal Act of 16 December 2005 on Foreign Nationals (FNA)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 61a Estinzione del diritto di soggiorno dei cittadini di uno Stato UE/AELS

1 Il diritto di soggiorno dei cittadini di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS titolari di un permesso di soggiorno di breve durata si estingue sei mesi dopo la cessazione involontaria del rapporto di lavoro. Il diritto di soggiorno dei cittadini di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS titolari di un permesso di dimora si estingue sei mesi dopo la cessazione involontaria del rapporto di lavoro, laddove esso cessi durante i primi dodici mesi di soggiorno.

2 Se il versamento dell’indennità di disoccupazione si protrae oltre il termine di sei mesi di cui al capoverso 1, il diritto di soggiorno si estingue al termine del versamento dell’indennità.

3 Durante il periodo che intercorre tra la cessazione del rapporto di lavoro e l’estinzione del diritto di soggiorno di cui ai capoversi 1 e 2 non sussiste alcun diritto all’aiuto sociale.

4 In caso di cessazione involontaria del rapporto di lavoro dopo i primi dodici mesi di soggiorno, il diritto di soggiorno dei cittadini di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS titolari di un permesso di dimora si estingue sei mesi dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Se il versamento dell’indennità di disoccupazione si protrae oltre il termine di sei mesi, il diritto di soggiorno si estingue sei mesi dopo il termine del versamento dell’indennità.

5 I capoversi 1–4 non si applicano in caso di cessazione del rapporto di lavoro a causa di incapacità temporanea al lavoro dovuta a malattia, infortunio o invalidità e agli stranieri che possono appellarsi al diritto di rimanere conformemente all’Accordo del 21 giugno 1999113 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) o alla Convenzione del 4 gennaio 1960114 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS).

112 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Regolazione dell’immigrazione e miglioramenti nell’esecuzione degli accordi sulla libera circolazione), in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 733; FF 2016 2621).

113 RS 0.142.112.681

114 RS 0.632.31

Art. 61a Expiry of the right of residence of EU and EFTA citizens

1 The right of residence of citizens of EU and EFTA member states with a short-stay permit shall expire six months after the involuntary termination of their employment. The right of residence of citizens of EU and EFTA member states with a residence permit shall expire six months after the involuntary termination of their employment if employment ends within the first twelve months of their residence.

2 If unemployment benefit continues to be paid on expiry of the six-month period in accordance with paragraph 1, the right of residence expires when the benefit is no longer paid.

3 There is no right to social assistance in the period from the termination of employment until the expiry of the right of residence in accordance with paragraphs 1 and 2.

4 In the event of involuntary termination of employment following the first twelve months of residence, the right of residence of citizens of EU and EFTA member states with a residence permit expires six months after the termination of their employment. If unemployment benefit continues to be paid on expiry of this six-month period, the right of residence expires six months after the benefit is no longer paid.

5 Paragraphs 1–4 do not apply in the event of termination of employment due to temporary unfitness for work because of illness, accident or invalidity, nor in the case of persons who hold a right to remain under the Agreement of 21 June 1999110 on Freedom of Movement (AFMP) between the Swiss Confederation on the one hand and the European Community and their Member States on the other or under the Convention of 4 January 1960111 establishing the European Free Trade Association (EFTA Convention).

109 Inserted by No I of the FA of 16 Dec. 2016 (Controlling Immigration and Improving Implementation of the Free Movement Agreements), in force since 1 July 2018 (AS 2018 733; BBl 2016 3007).

110 SR 0.142.112.681

111 SR 0.632.31

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.