Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per esercitare un’attività lucrativa unicamente se dispone di un’abitazione conforme ai suoi bisogni.
Foreign nationals may only be admitted in order to work if suitable accommodation for them is available.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.