1 Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per esercitare un’attività lucrativa unicamente se:
2 Il datore di lavoro rimborsa ai lavoratori distaccati le spese in relazione al lavoro distaccato sostenute nell’ambito di una prestazione di servizi transfrontaliera o di un trasferimento per motivi aziendali, come quelle per il viaggio, il vitto e l’alloggio. Tali rimborsi non sono considerati componente del salario.
3 In caso di lavoro distaccato di lunga durata, il Consiglio federale può emanare disposizioni sulla durata dell’obbligo di rimborso di cui al capoverso 2.
33 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1381).
1 Foreign nationals may only be admitted in order to work if:
2 The employer shall compensate employees posted to Switzerland for expenses they incur in providing a cross-border service or in connection with a posting as part of an operational transfer, such as travel expenses and board and lodging. These compensation payments are not regarded as part of the salary.
3 In the case of long-term postings, the Federal Council may issue provisions on the duration of the obligation to compensate under paragraph 2.
32 Amended by No I of the FA of 14 Dec. 2018 (Procedural Arrangements and Information Systems), in force since 1 April 2020 (AS 2019 1413, 2020 881; BBl 2018 1685).
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