1 Alle imprese di trasporto aereo sono addebitati 4000 franchi per ogni volo per il quale hanno violato l’obbligo di comunicazione. Nei casi gravi l’importo addebitato è di 12 000 franchi per volo. Nei casi di lieve entità si può prescindere dal procedimento.
2 Una violazione dell’obbligo di comunicazione è presunta se l’impresa di trasporto aereo non trasmette tempestivamente i dati di cui all’articolo 104 capoverso 3 oppure se i dati trasmessi sono incompleti o errati.
3 Non vi è violazione dell’obbligo di comunicazione se l’impresa di trasporto aereo dimostra che:
462 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell’obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d’informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3023; FF 2013 2195).
1 Any air carrier shall be charged 4000 francs for each flight in respect of which it violates its duty to provide data. In serious cases the penalty is 12 000 francs per flight. In minor cases, proceedings may be waived.
2 A violation of the duty to provide data is presumed if the air carrier fails to provide the data in accordance with Article 104 paragraph 3 on time, or if the data provided is incomplete or inaccurate.
3 There is no violation of the duty to provide data where the air carrier proves that:
447 Inserted by No I of the FA of 20 June 2014 (Violations of the Duty of Care and to Report by Air Carriers, Information Systems), in force since 1 Oct. 2015 (AS 2015 3023; BBl 2013 2561).
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