1 Alle imprese di trasporto aereo che violano l’obbligo di diligenza di cui all’articolo 92 capoverso 1 sono addebitati 4000 franchi per passeggero sprovvisto dei documenti di viaggio, dei visti o dei titoli di soggiorno necessari. Nei casi gravi l’importo addebitato è di 16 000 franchi per passeggero. Nei casi di lieve entità si può prescindere dal procedimento.
2 Una violazione dell’obbligo di diligenza è presunta se l’impresa di trasporto aereo trasporta passeggeri sprovvisti dei documenti di viaggio, dei visti o dei titoli di soggiorno necessari per l’entrata nello spazio Schengen o per il transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti e ai quali è rifiutata l’entrata.
3 Non vi è violazione dell’obbligo di diligenza se l’impresa di trasporto aereo:
4 Il Consiglio federale può prevedere deroghe all’addebito di cui al capoverso 1, in particolare in situazioni di guerra o in caso di catastrofi naturali.
461 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell’obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d’informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3023; FF 2013 2195).
1 Any air carrier that violates its duty of care under Article 92 paragraph 1 shall be required to pay 4000 francs for each person carried who is not in possession of the required travel documents, visa or residence documents. In serious cases, the penalty is 16 000 francs per person. In minor cases, proceedings may be waived.
2 A violation of the duty of care is presumed if the air carrier carries persons who are not in possession of the travel documents, visas, or residence documents required for entry to the Schengen area or for transit through the international transit zones of the airports and who are refused entry.
3 There is no violation of the duty of care where:
4 The Federal Council may provide for exemptions from the penalty under paragraph 1, in particular in situations of war or natural disaster.
446 Inserted by No I of the FA of 20 June 2014 (Violations of the Duty of Care and to Report by Air Carriers, Information Systems), in force since 1 Oct. 2015 (AS 2015 3023; BBl 2013 2561).
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